Elenchi Ministero dell’Interno (prevenzione incendi): Decreto 5 agosto 2011

Decreto 5 agosto 2011 – Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (11A11291) (GU n. 198 del 26-8-2011 )

Il Decreto individua i requisiti per l’iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’Interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell’art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e sostituisce gli elenchi previsti dal Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Restano valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno, alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 8), ma introduce l’aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno (art. 7). I professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

I dati riguardanti l’iscrizione all’elenco sono consultabili al sito dei VVFF:

http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=3861

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