Assicurazione professionale obbligatoria

Come previsto dalla Riforma delle Professioni, ad un anno dalla sua approvazione, scatterà il 15 agosto 2013 l’obbligo per i professionisti di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività.

È infatti saltata per il momento la proroga di un anno, dal 15 agosto 2013 al 15 agosto 2014, dell’entrata in vigore dell’obbligo, anche se è stato proposto un emendamento al D.L. “Fare”, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, riguardante tale proroga.

Tuttavia il Presidente dell’Ordine di Udine arch. Bernardino Pittino ci informa di aver appreso dall’arch. Serena Pellegrino, deputato alla Camera nonché iscritta a quell’Ordine, che l’emendamento, già acquisito e approvato dalle Commissioni quindi incluso nel Decreto, riguarda esclusivamente la proroga per gli Ordini del settore sanitario.Tutte le altre professioni non sono incluse, pertanto la scadenza del 15 agosto attualmente rimane in vigore.
L’on. Pellegrino sta predisponendo un ordine del giorno che chiede l’impegno al Governo di includere tutti Ordini professionali, il quale sarà posto in votazione domani con la fiducia.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, nel riconfermare il contenuto della circolare inviata il 24/4/2012 segnala che “come già risposto ad altri Ordini relativamente a quesiti analoghi, l’obbligo di assicurazione professionale ricade anche su quei professionisti iscritti all’Albo che esercitano l’attività professionale anche saltuariamente, con prestazioni occasionali o in forma gratuita”.

A tale obbligo possono fare eccezione:

a) professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa:
appare sufficiente verificare la presenza e, in difetto, far inserire nella Polizza assicurativa del titolare della studio una apposita clausola con cui
specificare che, ai fini dell’Assicurazione prestata con la polizza, non sono considerati terzi i collaboratori, i dipendenti e tirocinanti che si avvalgono delle prestazioni dell’assicurato, e che tutti costoro devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata con l’assicurato,
b) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l’ente avente rilevanza esterna (in via esemplificativa e non
esaustiva: perizie, collaudi, ecc);
appare sufficiente inserire il professionista che svolge attività con rilevanza esterna nella polizza assicurativa dell’ente con le modalità di cui al
precedente punto.
c) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l’ente senza alcuna rilevanza esterna;
non si ravvisano particolari ragioni di necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l’ente
senza alcuna rilevanza esterna.
d) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.
Stante la possibilità di svolgere attività professionale, si ravvisa I’obbligo della polizza assicurativa, eventualmente con le modalità di cui al punto a), qualora si rientri anche in tale fattispecie.

Circolare del CNAPPC

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